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Accordi verticali, al via le nuove regole Ue
20 Maggio 2010
Tag commercio, consumatori, imprese, retail
La normativa europea vieta, perché anticoncorrenziali, gli accordi di fornitura di beni e servizi tra produttori e distributori (i cosiddetti “accordi verticali”) che non rientrino in determinati parametri.
Le disposizioni attualmente in vigore sono in scadenza (31 maggio 2010) e la Ue ha emanato un nuovo regolamento, il 330/2010, che resterà in vigore fino al 2022.
Le norme
La revisione delle vecchie norme, introdotte nel 1999, è profonda e tiene conto dei cambiamenti dell’ultimo decennio e in particolare dell’irruzione sullo scenario commerciale di Internet.
Il nuovo regolamento amplia le fattispecie per cui è possibile derogare dal divieto di accordi verticali, ma prevede che l’accordo non possa in alcun modo limitare né i canali di vendita né l’ambito territoriale entro cui il retailer può effettuare la vendita.
Ipotizziamo che la casa di moda A stipuli un accordo con il retailer B: questi potrà mettere on line la merce; potrà praticare prezzi diversi nei vari Paesi in cui opera e potrà anche concordare un prezzo minimo di vendita con il produttore.
Ma se un cliente italiano trova più conveniente il prezzo on line praticato in Gran Bretagna piuttosto che in Italia, il venditore non potrà rifiutargli la transazione in Gran Bretagna o reindirizzarla verso il più costoso sito italiano.
Questo, però, non significa che tutto deve essere venduto anche sul Web. Se il produttore del nostro esempio non ritiene coerente alla propria strategia aziendale le vendite online ha la possibilità di accordarsi con un retailer che venda solo in negozio.
Le norme entrano in vigore a giugno.
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