Sentenze
Avvocati: la disciplina italiana sugli onorari non si tocca
30 Marzo 2011
La Commissione Ue si era pronunciata nel 2005 sulla possibile incompatibilità delle tariffe delle attività stragiudiziali degli avvocati, estendendo poi la sua diffida alle tariffe giudiziali. Anche l'entrata in vigore del decreto Bersani del 2006, che ha abrogato tutte le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime e il divieto del patto di quota-lite (compenso parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti), era stato giudicato da questo punto di vista negativamente.
A parere della Commissione il complesso tariffario italiano genererebbe costi aggiuntivi, le tariffe massime impedirebbero la corretta remunerazione degli avvocati stabiliti in altri Stati membri e, infine, l'impossibilità di effettuare offerte ad hoc pregiudicherebbe la libertà contrattuale degli avvocati. Nella causa, l'Italia ha contestato il carattere vincolante delle tariffe e sottolineato le numerose deroghe previste per volontà degli avvocati e dei loro clienti, o tramite l'intervento del giudice.
Per esempio in tutte le cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, si possono convenire aumenti fino al doppio o al quadruplo delle tariffe, senza che sia necessario alcun parere del consiglio dell'Ordine degli avvocati. La Corte riconosce che dall'insieme delle norme italiane risulta ancora l'esistenza di tariffe massime, che continuano a essere obbligatorie nel caso in cui, fra avvocato e cliente, non sia concluso un patto.
Ma "la normativa di uno Stato membro non è da considerare restrittiva per il solo fatto che altri Stati applichino regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio".
In ogni caso "la disciplina italiana sugli onorari presenta una flessibilità che sembra permettere il corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione".
Europarlamento24




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