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Dop e Igp: conoscere l'Art.15 della legge comunitaria n.88 del 7 luglio 2009

Dop e Igp: conoscere l'Art.15 della legge comunitaria n.88 del 7 luglio 2009
Un articolo di una legge comunitaria delega il Governo Italiano ad adottare il Regolamento europeo che disciplina la concessione e l'uso dei marchi Dop e Igp nel settore dei vini
Legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88 Art.15

Data di pubblicazione: 2009

Formato: pdf

N. Pagine: 1

Lingua: Italiano

Dimensione: 10 KB

Fonte: Eius

lex_indicazione_geografica.pdf

Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini
Rettifica giugno 2008 al Reg. CE 479-2008

Data di pubblicazione: 2008

Formato: pdf

N. Pagine: 1

Lingua: Italiano

Dimensione: 26 KB

Fonte: Parlamento Europeo e Consiglio

reg_indicazione_geografica_rettifica.pdf

Come il Reg. CE 479/2008 è stato rettificato
Regolamento (CE) n. 479/2008

Data di pubblicazione: 2008

Formato: pdf

N. Pagine: 61

Lingua: Italiano

Dimensione: 311 KB

Fonte: Parlamento Europeo e Consiglio

reg_indicazione_geografica.pdf

Tutela delle denominazioni di origine indicazioni geografiche dei vini
Come l'art. 15 della Comunitaria 2009 n. 88 è stato attuato in Italia

Data di pubblicazione: 2010

Formato: pdf

N. Pagine: 25

Lingua: Italiano

Dimensione: 88 KB

Fonte: Dipartimento Politiche Comunitarie

dgls_lex_indicazione_geografica.pdf

Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini
Con il Decreto Legislativo n.61 dell'8 aprile 2010, l'Italia ha applicato l'art. 15 della legge comunitaria n.88 del 7 luglio 2009 e si è impegnata ad attuare il regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio in materia di organizzazione del mercato comune del vino e delle normative che regolamentano le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette (definite nell'Art. 1 del decreto) nel settore enologico.

Di tali denominazioni (classificate nell'Art. 3) non potranno usufruire nessuna bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati, gli spumanti e i vini gassificati, al contrario di quanto invece previsto per aceto di vino e vini aromatizzati che già usufruiscono della denominazione o dell'indicazione geografica in base alla precedente normativa.

Senza ulteriori investimenti economici da parte della finanza pubblica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve coordinarsi con le Regioni (Art. 13) nell'individuare gli strumenti e le appropriate sedi amministrative per l'adempimento delle procedure (Art. 8) da parte dei produttori vitivinicoli.

Il Comitato nazionale, il cui ruolo e la cui struttura vengono ridefiniti nell'Art.16 del Decreto, è l'organo del Mipaaf competente dal punto di vista consultivo e propositivo in materia di tutela e valorizzazione dei vini Dop e Igp.

Con l'obiettivo di una maggiore trasparenza e di preservare una qualità certa nel settore a tutela del consumatore devono essere valorizzate le denominazioni e le indicazioni attraverso strumenti che permettano la lotta alle contraffazioni. Tutto questo viene assicurato dall'istituzione di un sistema di controlli e dalla definizione di un regime sanzionatorio.

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