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Profilo del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo: i poteri

Il Parlamento Europeo esercita tre poteri fondamentali rafforzati dal Trattato di Lisbona che amplia il suo ruolo in alcuni campi. Nell’ambito del potere legislativo, il Parlamento europeo è colegislatore con il Consiglio in nuovi settori mentre, in altri settori, vige la co-decisione Parlamento- Consiglio.
Tale procedura è avviata dalla Commissione Europea che presenta una proposta di legge al Parlamento e al Consiglio.
Dopo la prima lettura del testo, il Parlamento può adottare o respingere gli emendamenti. Se apporta modifiche, anch’esse adottate dal Consiglio, il testo di legge può entrare in vigore. Altrimenti il Consiglio elabora un testo alternativo procedendo così ad una seconda lettura da parte del Parlamento.
Tale iter termina se i deputati accettano o respingono la posizione comune del Consiglio. Se non si giunge ad un accordo, prende inizio la terza lettura mediata dal comitato di conciliazione che ha il compito di trovare un compresso tra le due parti. Con il raggiungimento di un accordo, il progetto diventa legge. In caso contrario, non vedrà luce.
Per le cosiddette “questioni sensibili” (fiscalità, politica industriale e agricola,…), rappresentanti circa un terzo del totale, il Parlamento ha un ruolo meramente consultivo.
Il Parlamento ottiene dal Trattato di Lisbona anche un ruolo maggiore nella definizione del bilancio comunitario. In particolare, le “spese obbligatorie”, derivanti da trattati e regolamenti comunitari, non sono sottoposte al giudizio parlamentare, ma è il Consiglio a decidere definitivamente. Le restanti spese dette “non obbligatorie” sono invece approvate in stretta collaborazione tra i due organi.
Il Parlamento esercita, inoltre, un controllo democratico sull'intera attività comunitaria. Approva gli accordi internazionali e commerciali siglati dalla Ue e ha il potere di proporre modifiche ai trattati. Può, inoltre, istituire commissioni d’inchiesta nei confronti degli Stati membri qualora vi sia una scorretta applicazione del diritto comunitario o una sua infrazione, può inoltre presentare ricorso per carenza, in seguito all’assenza o all’omissione di azione da parte delle istituzioni europee in situazioni in cui il diritto comunitario impone l’obbligo di agire.
La Commissione europea, il Presidente del Consiglio europeo e l'alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione sono sottoposti all'approvazione del Parlamento europeo.

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