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Lavoro e pari opportunità: conoscere la direttiva 2006/54/CE

Lavoro e pari opportunità: conoscere la direttiva 2006/54/CE
Con il Decreto Legislativo n.5 del 2010 l'Italia ha recepito una direttiva comunitaria nell'ottica di un'applicazione più ampia del principio di pari opportunità tra uomini e donne in campo lavorativo.
Direttiva 2006/54/CE

Data di pubblicazione: 2006

Formato: pdf

N. Pagine: 14

Lingua: Italiano

Dimensione: 130 KB

Fonte: Parlamento Europeo e Consiglio

dir_pari_opportunita.pdf

Pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
Come la direttiva 2006/54/CE è stata recepita in Italia

Data di pubblicazione: 2006

Formato: pdf

N. Pagine: 10

Lingua: Italiano

Dimensione: 43 KB

dgls_dir_pari_opportunita.pdf

Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Tag Commissione Europea

Già da tempo il principio di parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, oltre che ai meccanismi di accesso a regimi professionali di sicurezza sociale, veniva asserito da più direttive europee (76/207/CEE, 86/378/CEE, 75/117/CEE), ora modificate e unificate in un solo provvedimento (2006/54/CE) raggruppante le principali disposizioni in materia.

Come affermato negli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, la parità fra uomini e donne in tutti i campi è un principio fondamentale del diritto comunitario e uno degli obiettivi che l'Unione Europea si impegna a perseguire. Tale principio viene applicato anche in materia di occupazione e di impiego.

I governi nazionali devono considerare il principio di parità nel legiferare
Tutte le discriminazioni basate sul sesso devono essere rigorosamente bandite da ogni ordinamento giuridico nazionale e tutti i Paesi Membri sono tenuti a scoraggiarla e punirla con adeguate sanzioni, efficaci e dissuasive, la cui entità massima non può essere stabilita a priori, ma valutata di caso in caso e proporzionale al danno subito (Art. 18).

Ogni disposizione normativa o regolatoria contraria al principio di parità di trattamento deve essere abrogata o dichiarata nulla sia per quanto attiene la legislazione nazionale che i contratti di categoria. Le eccezioni alla parità nella selezione di accesso a determinate professioni devono essere ridotte al minimo e giustificate da motivazioni legate ad un particolare contesto o alla reale natura della professione.

Parità retributiva
Parità di trattamento nella professione significa anche parità di trattamento retributivo fra uomini e donne per posizioni lavorative di valore equivalente che, secondo la Corte di Giustizia, deve essere garantita non solo all'interno di una stessa organizzazione ma anche tra soggetti impiegati presso diversi datori di lavoro. A tal fine sia gli Stati Membri che l'Unione si impegnano a favorire, attraverso l'istituzione di organismi competenti e il dialogo tra le parti sociali, il processo di sensibilizzazione che conduca ad un'evoluzione culturale al riguardo (Art. 20 e 21).

Parità, maternità e congedi parentali
Rafforzare il principio di parità non significa però indebolire le misure a tutela della maternità o del congedo parentale che alcuni Stati concedono anche ai padri o ai genitori adottanti, né sminuire il valore di un'efficace e flessibile organizzazione degli orari di lavoro che consentano ai lavoratori di conciliare meglio la propria attività con l'assistenza alla famiglia.

I diritti delle lavoratrici in congedo di maternità devono essere garantiti, primo fra tutti quello di riprendere la propria attività senza subire conseguenze negative in termini di qualità e di condizioni di lavoro una volta rientrate dal congedo.

Previdenza sociale ed età pensionabile
La parità va garantita anche nei meccanismi di accesso agli albi e alle associazioni professionali, oltre che ai regimi professionali di sicurezza sociale. Non sono consentiti diversi livelli contributivi a carico del lavoratore o del datore di lavoro sulla base del sesso del lavoratore (Art. 9).

L'età pensionabile può restare flessibile per entrambi i sessi ma con l'obiettivo di una parità anche in questo ambito, pur con tempi differiti per l'applicazione di una soglia di età unica per la concessione di pensioni di vecchiaia (Art. 11).

Ogni Nazione dovrebbe inoltre studiare misure volte ad incentivare e promuovere la cultura della parità tra i sessi, anche attraverso provvedimenti che facilitino l'esercizio di determinate attività da parte del sesso sottorappresentato. Restano lecite tutte le forme di associazionismo che si prefiggono come obiettivo la tutela di una particolare categoria.

In base alla direttiva 2006/54/CE, tra le forme di discriminazione fondate sul sesso rientrano anche le molestie e le molestie sessuali sul posto di lavoro e nella selezione di accesso.

Reclami per mancato rispetto del principio di parità
Chiare procedure devono essere stabilite dagli Stati Membri per permettere a chi subisca discriminazione di segnalare alle autorità competenti la mancata osservanza di tale direttiva. Il diritto del lavoratore al reclamo per mancato rispetto del principio di parità deve essere tutelato da eventuali licenziamenti o atteggiamenti negativi da parte del datore di lavoro (Art. 23).

In base al principio di sussidiarietà sancito nell'Art. 5 del Trattato, alcuni obiettivi possono essere meglio realizzati da normative e interventi a livello comunitario pur restando il diritto dei singoli Stati di adottare misure più forti (Art. 27).

Ogni 4 anni il testo delle misure adottate dai singoli Stati Membri viene sottoposto all'Unione (Art. 31) corredato di ricerche, statistiche e buone pratiche scambiate sulla base delle quali l'Unione pubblica una relazione di valutazione comparativa della loro efficacia.

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