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Le cose da sapere sulla Direttiva servizi

Le cose da sapere sulla Direttiva servizi
La Direttiva varata dall'Europa a fine 2006 e recepita in Italia quest'anno vuol semplificare e in alcuni casi liberalizzare l'accesso alle attività di servizio nel mercato interno. In cosa consiste, chi sono i destinatari, quali gli obblighi e le garanzie.
I settori di competenza

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I settori di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
Il Decreto legislativo

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Decreto legislativo del 26 marzo 2010 n.59 di recepimento della Direttiva 2006/123/Ce.
La circolare di attuazione

circolare_dlgs_direttiva_servizi

Circolare sul decreto legislativo del 26 marzo 2010 n.59 di attuazione della direttiva dei servizi.

Tag commercio, competitività, concorrenza, Democrazia, Società

La realizzazione di un mercato interno dei servizi ha avuto inizio con l'approvazione della direttiva 2006/123/Ce, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein o più semplicemente Direttiva servizi.

Recepita in Italia mediante il decreto legislativo del 26 marzo 2010 (visualizzabile in allegato), la Direttiva non intende disciplinare nello specifico l'ampio settore dei servizi, ma si propone come una Direttiva quadro che pone poche regole generali e lascia agli Stati membri la decisione su come meglio applicare i principi da essa enunciati.

Il principio generale portante si ispira alla famosa sentenza Cassis de Dijon del 1979 secondo la quale se un bene è prodotto e commercializzato legalmente in uno stato europeo, gli altri stati membri non possono limitarne la circolazione bensì presupporre la sua conformità. Questo è il principio della mutua fiducia.

La direttiva rientra nel quadro della strategia di Lisbona e propone quattro obiettivi principali.

In primis, facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'Ue, perchè i servizi rappresentano il 70% dell'occupazione in Europa e la loro liberalizzazione aumenterebbe l'occupazione ed il Pil europeo.
In secondo luogo rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi, poi promuovere la qualità dell'offerta e, infine, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

Sulla libertà di stabilimento la direttiva prevede l'obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità; l'obbligo di rispettare determinati principi quanto alle condizioni e alle procedure di autorizzazione applicabili al settore dei servizi e il divieto di alcuni requisiti giuridici esistenti nelle legislazioni di determinati Stati membri e che non possono essere giustificati.

Per quanto concerne la libera prestazione di servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano garantire il libero accesso a un'attività di servizi, nonchè il suo libero esercizio sul loro territorio.

Nel quadro della tutela dei diritti dei destinatari dei servizi si precisa il diritto a utilizzare servizi in altri Stati membri e ottenere informazioni sulle regole applicabili ai prestatori di servizi, qualunque sia il loro luogo di stabilimento e sui servizi offerti da un prestatore di servizi.

In relazione alla qualità dei servizi si mira a rafforzarla mediante, ad esempio certificazioni volontarie, e a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta europei.
Infine, sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, la direttiva stabilisce un obbligo legale vincolante di collaborare con le autorità di altri stati membri per garantire un controllo efficace delle attività di servizi dell'Unione e la creazione di un meccanismo di allerta basato su un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli Stati memebri.

Campo di applicazione

La direttiva interessa molteplici attività come i servizi alle imprese (quali, ad esempio, servizi di pubblicità, certificazione e collaudo, manutenzione degli uffici), i servizi collegati al settore immobiliare (come le agenzie immobiliari, l'edilizia, la distribuzione, l'organizzazione di fiere, agenzie di viaggio) e i servizi ai consumatori (servizi ricreativi, guide turistiche, servizi nel settore del turismo).

Ne esclude, fra quelli forniti dietro corrispettivo economico, i seguenti:
- servizi non economici di interesse generale, servizi finanziari;
- servizi di comunicazione elettronica in relazione alle materie disciplinate dalla direttiva;
- servizi nel settore dei trasporti, compresi quelli portuali;
- servizi delle agenzie di lavoro interinale;
- servizi sanitari;
- servizi audiovisivi, attività di azzardo, attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri;
- alcuni servizi sociali (nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infaziona e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose);
- servizi privati di sicurezza;
- servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della Pubblica amministrazione.

I settori di competenza menzionati nel D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59 di attuazione della Direttiva dei servizi ha visto numerosi interventi nei settori di competenza ad opera nel Ministero dello sviluppo economico. In particolare, riguardano l'unificazione dei requisito di accesso al commercio, gli esercizi di vicinato e forme speciali di vendita, somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali e, infine, ruoli albi ed elenchi.
I dettagli possono essere visualizzati nell'allegato disponibile.
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