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Mercato unico

Le cose da sapere sulla marcatura Ce

Le cose da sapere sulla marcatura Ce
Marcatura Ce come libero scambio controllato di beni all'interno del mercato unico. Le aziende sono impegnate a uniformare i loro prodotti ai requisiti dettati dalla nuova normativa circa l'apposizione del simbolo Ce su alcune categorie di prodotti.

Valentina Lops

09 Dicembre 2010

Marcatura Ce: regolamento 764/2008

Regolamento _CE _764 _2008.pdf

Il testo del regolamento 764/2008 facente parte del pacchetto normativo in materia di marcatura Ce.
Marcatura Ce: regolamento 765/2008

Regolamento_ CE_ 765_ 2008.pdf

Il testo del regolamento 765/2008 facente parte del pacchetto normativo in materia di marcatura Ce.
Marcatura Ce: decisione 768/2008

Decisione _CE _768 _2008.pdf

Il testo della decisione 768/2008 facente parte del pacchetto normativo in materia di marcatura Ce.
Marcatura Ce: guida al nuovo approccio

Guida_Nuovo_Approccio.pdf

Guida alla comprensione delle modalità di attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale.

Tag commercio, commercio internazionale, Commissione Europea, competitività, concorrenza, consumatori, contraffazione

Nel nome del mercato unico le istituzioni europee stanno adottando una serie di provvedimentio che anno dopo anno puntano a rendere l'Europa unita non solo da un punto di vista monetario, ma anche in termini di business.

Tutti, almeno una volta,  abbiamo notato il simbolo Ce su apparecchi o su gioccatoli.
La cosiddetta marcatura Ce, da non confondere con il "marchio Ce", è un segno distintivo della conformità alla legislazione europea e comunitaria di un prodotto.

Durante un incontro organizzato da Europe enterprise network a Milano si è cercato di chiarire quanto le norme dettano al riguardo.

A livello legislativo, la marcatura Ce esiste già dal 1993 quando il Consiglio ha approvato una serie di procedure di valutazione della conformità dei prodotti industriali ai requisiti essenziali che, da un lato, andavano a mettere da parte le legislazioni nazionali vigenti e, dall'altro aprivano una nuova era, quella di una legislazione e un simbolo europeo.

Tuttavia, i tempi sono molto cambiati dal 1993 e un nuovo panorama si è mostrato agli occhi dell'Europa.
Così, nel 2008, è stato adottato un pacchetto normativo che si facesse portatore di una nuovo approccio strategico in base al quale le norme devono fornire un livello di protezione garantito rispetto ai requisiti essenziali e le autorità nazionali sono responsabili per quanto concerne la sicurezza e la saluta dei consumatori.

Il nuovo pacchetto è dato da due regolamenti (756/2008 e 764/2008) e una decisione (768/2008), ed è in vigore dal 1 gennaio 2010. La finalità è garantire la sicurezza, ridurre il numero di prodotti presenti sul mercato non corrispondenti ai requisiti richiesti e migliorare la qualità del lavoro svolto dagli enti competenti in materia di verifica e certificazione di conformità.

La nuova normativa detta regole che non lasciano spazio a interpretazioni e pratiche diverse da quelle espressamente dichiarate e prevede un campo di applicazione esclusivo.

L'obbligo di apporre la marcatura Ce si estende a tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive che la prevedono e che sono destinati al mercato comunitario.  Tuttavia, le direttive possono escludere  alcuni prodotti che possono pertanto circolare liberamente purchè in possesso di dichiarazioni o certificazioni di conformità e mostrino le informazioni sul fabbricante.

Il simbolo Ce deve essere apposto dal fabbricante o dal suo mandatario, non necessariamente europei, in maniera visibile, leggibile e indelebile, e per essere valido deve possedere la veste grafica e le dimensioni stabilite per non essere confuso con il marchio China export.

La valutazione della conformità si articola in moduli che riguardano la fase di progettazione, fabbricazione o entrambe.
In generale, però, un prodotto è sottoposto alla valutazione di conformità sulla base di un determinato modulo  che assicura il livello di protezione massimo.
La dichiarazione di conformità deve garantire che il prodotto soddisfi tutti i requisiti essenziali delle direttive applicabili e che sia conforme al tipo per il quale è stato rilasciato un certificato di esame del tipo previsto.

Le direttive del nuovo approccio impongono, inoltre, al fabbricante di preparare la documentazione tecnica contenente informazioni atte a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili.

Tutta la documentazione deve essere conservata per almeno dieci anni a decorrere dalla data dell'ultima fabbricazione del prodotto.

Un importante ruolo è svolto dagli organismi notificati dagli Stati membri che intervengono nelle procedure di valutazione della conformità di qualsiasi operatore economico, interno o esterno all'Europa.

Per conoscere gli organismi di valutazioni della conformità notificati è possibile consultare la banca dati Nando che li riunisce.

Qualori gli enti addetti al controllo dei prodotti, come le dogane, abbiano dubbi sulla conformità sono obbligati a segnalare il carico al Ministero dello sviluppo economico che può o non fornire riscontro e quindi procedere ad uno svincolo con cautela dei beni, o inviare i prodotti ad un deposito doganale per accertamenti più attenti oppure, se accerta un pericolo grave o immediato, i prodotti vengono bloccati con un sequestro probatorio e si invita l'operatore all'adeguamento altrimenti i prodotti vengono distrutti.

Attualmente non tutte le direttive riguardanti beni o apparecchi particolari sono allineati con questa direttiva. Al momento solo quella sui giocattoli risulta essere allineata.

Le istituzioni europee, inoltre, si stanno adoperando per tradurre questi regolamenti nelle lingue extra europee affinchè siano di più facile comprensione per i produttori esteri e i loro beni possano circolare legalmente all'interno del mercato unico europeo.
Al lato, alleghiamo i riferimenti legislativi e la guida al nuovo approccio mentre, di seguito, riportiamo alcuni link utili per saperne di più su specifici prodotti.

Nuova direttiva "Macchine" 2006/42

Direttiva "Bassa tensione" 2006/95

Direttiva "Compatibilità elettromagnetica" 2004/108

Direttiva "Giocattoli" 2009/48

Istruzioni per l'uso dei beni di consumo tecnici

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