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Agroindustry, Food & Health

Le principali novità della Pac

02 Aprile 2010

La Politica agricola comune attuale è frutto di un profondo e costante processo evolutivo, di cui la riforma Fischler del 2003 rappresenta solo l'ultima e più recente manifestazione.

Le necessità di riforma emersero già verso la fine degli anni 70, in presenza delle comprovate e crescenti difficoltà incontrate dalla Politica Agricola Comune del tempo, sia sul fronte interno che sul fronte internazionale.

Tali dimensioni, nel loro insieme, evidenziano le più rilevanti e negative conseguenze che l'assetto assunto a quel tempo dalla PAC “costrinse” a sopportare in virtù del perseguimento dei fini primari (come l'autosufficienza alimentare della Comunità), e alle quali, però, divenne in seguito doveroso porre rimedio, come ad esempio:

  • Squilibri ed eccessi di produzione;
  • Aumento delle spese agricole conseguenti alle eccedenze di produzione (Insostenibilità finanziaria);
  • Disparità nel regime degli aiuti;
  • Squilibri tra settori e contenziosi (controversie), tra Stati membri;
  • Nuova sensibilità per la tutela dell'ambiente e la qualità alimentare;
  • Allargamento dell'Unione Europea, con l'ingresso di nuovi Stati membri;
  • La contestuale crisi dei mercati agricoli mondiali degli anni 80;

Gli obiettivi e gli strumenti al servizio della PAC sono quindi stati perfezionati nel tempo attraverso successivi momenti di riforma (ad esempio la “riforma McSharry” del 1992, e soprattutto gli obiettivi fissati da “Agenda 2000”), fino alla più recente riforma “Fischler” del 2003, che ha portato all'adozione, da parte del Consiglio, del Regolamento CE n°1782/2003.

I profili di innovazione più rilevanti apportati alla PAC riguardano:

  • Il Disaccoppiamento dell'aiuto e l'istituzione del regime di pagamento unico (Rpu): al posto della maggior parte dei premi previsti dalle singole OCM, un unico pagamento degli aiuti pro azienda per gli agricoltori dell'Unione, indipendente dalla produzione e subordinato al rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute animale e vegetale e benessere degli animali (vedi oltre "condizionalità ambientale").

  • Introduzione della “Condizionalità ambientale” o “Cross-compliance” (Titolo II, capitolo I, articoli da 3 a 9): il “pagamento diretto”, ossia il sostegno pubblico con aiuti finanziari,  corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I dello stesso regolamento, viene  subordinato al rispetto, da parte degli stessi, di una serie di prescrizioni (standard) di carattere agro-ambientale: esempio chiarissimo nell'articolo 3 del regolamento (Principali requisiti):
    • 1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5.
    • 2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.”

  • Introduzione di un Sistema di consulenza aziendale di aiuto per gli agricoltori, disciplinato dalle disposizioni del Titolo II, Capitolo III del Regolamento (articoli da 13 a 16), le cui ragioni di adozione risultano esposte già nei “considerando” 8 - 9 del regolamento, ovvero:
    • (8) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza dovrebbe essere inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.
    • (9) Per agevolare l'introduzione di detto sistema di consulenza, è opportuno prevedere che gli Stati membri dispongano di un periodo di tempo per la sua istituzione. L'adesione al sistema dovrebbe essere a titolo volontario per gli agricoltori, dando la precedenza a quelli che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo annuo. Visto il carattere consultivo di questa attività, è opportuno garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio della stessa, tranne in caso  di grave infrazione delle normative nazionali o comunitarie.”
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