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Libertà di commercio

Maggiore concorrenza nell'Ue, cosa cambia per le imprese

Maggiore concorrenza nell'Ue, cosa cambia per le imprese
Il dettaglio sulla nuova normativa comunitaria che regola gli accordi "verticali" produttore/rivenditore, introdotta con il regolamento Ue 330/2010. L'opinione di Gianni De Stefano, avvocato presso lo studio legale Latham & Watkins.

Gino Pagliuca - GDOWEEK

07 Giugno 2010

Più libertà di commercio all'interno del mercato comunitario, con un tangibile beneficio per i consumatori, che, ad esempio, potranno comprare sul Web dal retailer che fa i prezzi più bassi anche se questi si trova al di fuori dei confini nazionali; i fornitori della merce, infatti, non potranno porre limiti territoriali alla vendita su internet, se non in casi specifici.

Quello appena citato è solo uno degli aspetti salienti della nuova normativa comunitaria sugli accordi “verticali” produttore/rivenditore, introdotta con il regolamento Ue 330/2010. Le nuove norme, dopo un periodo di dodici mesi di rodaggio, avranno durata decennale.

Per mettere a fuoco le novità di maggiore interesse ci siamo rivolti all'avvocato Gianni De Stefano, che a Bruxelles opera per lo studio legale Latham & Watkins, law firm internazionale, presente anche Italia con le sedi di Milano e Roma, specializzata in diritto commerciale e della concorrenza.

Perché è importante questo nuovo regolamento Ue?
Il nuovo regolamento di esenzione adottato dalla Commissione europea dispone una presunzione di legalità per gli accordi verticali. Per rientrare nell'esenzione, occorre soddisfare due condizioni:

  • la quota di mercato del fornitore e quella dell'acquirente devono restare al sotto del 30%;
  • l'accordo non deve contenere alcuna restrizione grave della concorrenza (prezzi minimi di rivendita, esclusive etc.).

Qualora l'accordo non possa beneficiare dell'esenzione per categoria, sarà necessario valutarne gli effetti caso per caso, secondo i principi dettati nel nuovo testo delle “Linee direttrici” della Commissione. Un aggiornamento delle regole si era reso necessario per i cambiamenti occorsi negli ultimi dieci anni nelle reti di distribuzione, soprattutto a causa dello sviluppo di internet. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a giugno, con una fase di transizione di un anno.

Che cosa si intende per “accordo verticale”: la denominazione si applica indifferentemente a tutti i contratti tra un fornitore e un rivenditore o devono ricorrere fattispecie particolari?
Gli accordi verticali sono accordi per la vendita e l'acquisto di beni o servizi conclusi da imprese operanti ciascuna ad un livello diverso della catena di produzione o di distribuzione. Gli accordi di distribuzione tra produttori e grossisti, o dettaglianti, sono un tipico esempio di accordi verticali. 

 Come si calcola la quota di mercato del 30% sotto la quale si ha diritto all'esenzione?
Quella del fornitore viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato, mentre quella dell'acquirente in base ai dati relativi al valore degli acquisti sul mercato. Secondo una prassi costante dell'Antitrust, il mercato geografico di riferimento per la distribuzione moderna coincide con il territorio provinciale. 

Il limite di 50 milioni di fatturato si applica solo ai retailer e come viene calcolato?
Sì. Tuttavia, tale limite si applica solo agli accordi verticali di associazioni di imprese e non agli accordi verticali in generale. Infatti, l'esenzione può applicarsi anche agli accordi verticali conclusi tra un'associazione di imprese ed i suoi membri o tra un'associazione ed i suoi fornitori, a condizione che tutti i membri siano distributori al dettaglio di beni e che nessuno dei singoli membri dell'associazione realizzi un fatturato annuo complessivo superiore a 50 milioni di euro.

Entro quali limiti è possibile stabilire in un accordo limiti minimi o massimi di prezzo?
Gli accordi che stabiliscono un prezzo di rivendita fisso o minimo continuano ad essere considerati illegali. Tuttavia, per la prima volta nella storia dell'Antitrust europeo (e, quindi, anche in Italia), la riforma introduce la possibilità di stipulare tali accordi in casi particolari, in occasione, per esempio, di promozioni a breve termine (durata tra le due e le sei settimane) che vadano anche a vantaggio dei consumatori (in un sistema di franchising o un sistema di distribuzione simile), come nel quadro dell'introduzione di un nuovo marchio. Non è chiaro, peraltro, se le indicazioni in materia di promozioni si applichino anche alla grande distribuzione, al di fuori cioè dei sistemi di “distribuzione selettiva”. Quanto alle clausole contrattuali che fissano prezzi di rivendita massimi o raccomandati, queste non costituiscono una restrizione grave, tranne in alcuni casi specifici.

La norma prevede che i produttori possano scegliere di vendere a retailer che hanno solo negozi fisici. Ma se il retailer apre la vendita online, può mettere ugualmente in vendita i prodotti/servizi?
Sì, è possibile. La Commissione considera come una restrizione grave la clausola che richieda a un distributore di limitare la proporzione delle vendite complessive fatte via internet. Questo non impedisce al fornitore di richiedere che il distributore venda off-line almeno una certa quantità assoluta (in valore o in volume) dei prodotti, per garantire una gestione efficiente del pdv fisico.

Che ricadute hanno le norme sul franchising?
Come per gli altri accordi verticali, anche per il franchising l'esenzione per categoria si applica sino alla quota del 30%. Oltre alla concessione della formula commerciale, gli accordi di franchising comportano abitualmente una combinazione di diverse restrizioni verticali a carico dell'affiliato sui prodotti distribuiti, in particolare la distribuzione selettiva o gli obblighi di non concorrenza. Secondo le Linee direttrici della Commissione, maggiore è il trasferimento di know-how dall'affiliante all'affiliato, tanto più tali restrizioni sono indispensabili per proteggere il know-how. Questo si riflette in una valutazione più benevola ai sensi del diritto della concorrenza.

Ci sono conseguenze anche sulla legittimità dei listing fee praticati dalla distribuzione moderna?
Sì, le nuove disposizioni si applicano anche ai listing fee o pagamenti anticipati per l'accesso. Anche qui, in caso di superamento della soglia del 30%, sarà opportuno procedere ad un esame specifico della situazione, per verificare se il pagamento di un listing fee possa rendere più difficoltoso l'accesso al mercato per altri fornitori, in modo simile a quanto accade con gli obblighi di fornitura esclusiva. Anche se il problema si porrà soprattutto per le imprese che detengono una posizione dominante sul mercato, non si può escludere un effetto restrittivo anche in presenza di prodotti rinomati venduti da un market leader a una catena di distribuzione primaria (anche solo a livello provinciale).

Che cosa può succedere in concreto se un accordo verticale viola le norme?
Qualora l'accordo non possa beneficiare dell'esenzione per categoria, sarà necessario valutarne gli effetti caso per caso. Nella distribuzione moderna esistono insegne che potrebbero superare, a livello locale, la soglia prevista del 30%. Questi esercenti dovrebbero prestare particolare attenzione a clausole potenzialmente restrittive della concorrenza (prezzi di rivendita, esclusive, category management, etc.). La loro presenza in un accordo fa presumere che quest'ultimo sia in contrasto con il diritto della concorrenza e lo rende passibile di annullamento da parte dell'autorità giudiziaria o antitrust

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