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Offerte di pubblico acquisto: conoscere la direttiva 2004/25/Ce

Offerte di pubblico acquisto: conoscere la direttiva 2004/25/Ce
Una direttiva europea recepita da una legge dello Stato Italiano disciplina l'ambito delle Opa per assicurare la trasparenza dell'operazione, tutelare le società e gli azionisti.
Come la direttiva 2004/25/CE è stata recepita in Italia

Data di pubblicazione: 2009

Formato: pdf

N. Pagine: 25

Lingua: Italiano

Dimensione: 25 KB

Fonte: Dipartimento Politiche Comunitarie

dlgs_dir_opa.pdf

Offerte pubbliche di acquisto
Direttiva 2004/25/CE

Data di pubblicazione: 2004

Formato: pdf

N. Pagine: 12

Lingua: Italiano

Dimensione: 98 KB

Fonte: Parlamento Europeo e Consiglio

dir_opa.pdf

Offerte Pubbliche d'Acquisto
La direttiva 2004/25/Ce è frutto di un iter legislativo che si è svolto con difficioltà nel tempo a causa della complessito dell'argomento ossia le offerte pubbliche di acquisto, conosciute con l'acronimo Opa.

Questa direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo 146 del 25 settembre 2009, introduce una serie di principi e novità.
L'obiettivo della direttiva è di rendere equivalenti, a livello europeo, le misure di tutela dei soci, in particolare di minoranza, delle società stesse.

Infatti, la nuova discplina assicura la protezione degli azionisti di minoranza in caso di Opa, tramite l'obbligatorietà dell'offerta ed il prezzo equi.
Non solo, elimina  le incertezze giuridiche e realizza una maggiore trasparenza nello svolgimento dell'operazione.

I principi portati avanti dalla disciplina sono quelli di parità di trattamento per tutti i possessori di titoli di una società emittente appartenenti alla stessa categoria e della tutela qualora una persona acquisisca il controllo della società degli altri possessori.
Inoltre, è proibita la creazione di mercati fittizi per i titoli della società emittente, offerente o interessata all'offera in grado di scaturire aumenti o cali delle quotazione dei titoli così come è obbligatorio tutelare il mercato da informazioni inaffidabili oltre che da fenomeni di insider trading.
Infine, vi è un principio generale che tutti gli Stati membri dovranno rispettare ossia la società emittente non deve essere ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo per l'effetto di un'offera sui suoi titoli.

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