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Agroindustry, Food & Health

Pac, le fonti primarie

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre del 2009, le disposizioni in materia, precedentemente reperibili nel Titolo II del Tce (articoli 32 -38), sono state trasposte nel Titolo III - “Agricoltura e Pesca”, del Tfue (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), articoli 38 - 44.

Utile e opportuno, a questo punto, tentare un quadro sinottico delle disposizioni del nuovo Titolo III Tfue, nell'intento di fornire una prima ma significativa base per la comprensione della politica d'intervento dell'Unione in materia, in costante corso di evoluzione:

Articolo 38 Tfue: Disposizioni fondamentali di carattere generale

  • L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.
  • Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
  • Salvo contrarie disposizioni degli articoli dal 39 al 44 incluso, le norme previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno (Parte Terza, “Politiche dell'Unione e azioni interne” - Titolo I - Mercato interno) sono applicabili ai prodotti agricoli.

Soprattutto, per quanto ci interessa,

  • Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli.
  • Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune” (Pac).
  • I prodotti cui si applicano le disposizioni del presente Titolo III sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I
Notare che, da un lato, la comunità qualifica agricoli prodotti che non necessariamente sono tali anche per il diritto italiano (ad esempio, i pesci. A parificare però l'imprenditore agricolo a quello ittico ha provveduto, alcuni anni fa, il Dlgs. 226/2001), mentre dall'altro ne esclude altri (ad esempio il legno), che sono agricoli ai sensi dell'art. 2135 del nostro codice civile.

Articolo 39 Tfue: Finalità dela Pac (Politica Agricola Comune)

  • Incrementare la produttività dell'agricoltura:
    • Sviluppando il progresso tecnico<,
    • Assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola,
    • Assicurando un migliore impiego dei fattori della produzione(della manodopera in particolare).
  • Assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, cercando in particolare di aumentare “il reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura”.
  • Stabilizzare i mercati.

Inoltre, con speciale riguardo ai consumatori:

  • Garantire “la sicurezza degli approvvigionamenti” (sicurezza alimentare)
  • Assicurare “prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori” (prezzi ragionevoli al consumo)

Infine, nell'elaborazione della Pac, si dovrà tenere conto:

  • Del carattere dell'attività agricola, legato alla particolare struttura sociale in cui si inserisce;
  • Delle diversità strutturali e naturali fra regioni agricole diverse;
  • Della necessità di attuare ogni tipo di adattamento necessario in modo graduale;
  • Del fatto che l'agricoltura, negli Stati membri, rappresenta “un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia” (ovvero è parte integrante dell'economia di ogni Stato).

Articoli 40 - 41 Tfue: Strumenti al servizio della Pac: Ocm e Feaog
Come si prefiggono gli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 39 Tfue?

Secondo il combinato disposto degli articoli 40 e 41 Tfue, per il raggiungimento dei fini previsti dalla Pac, in primo luogo deve essere creata una “organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm)”, intesa come insieme di strumenti giuridici funzionali al controllo e alla normalizzazione di detti mercati. Tale organizzazione comune può concretizzarsi in:

  • Regole comuni in materia di concorrenza;
  • Un'organizzazione europea del mercato;
  • Coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato.

In questo contesto, potranno essere adottate “tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi” della Pac. Si tratta di misure forti, disponibili purchè, per loro effetto, non si venga a creare alcun tipo di discriminazione fra produttori e consumatori dell'Unione:

  • regolamentazione dei prezzi,
  • sovvenzioni alla produzione e alla distribuzione dei prodotti,
  • sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto,
  • meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione,
  • coordinamento nei settori della formazione professionale, ricerca, divulgazione dell'agronomia, “anche con progetti e istituzioni finanziati in comune”,
  • azioni comuni per lo “sviluppo del consumo di determinati prodotti”.

Inoltre, sempre per il raggiungimento di detti fini, potranno essere creati “uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia,”: esempio ne è il Fondo Europeo Agricolo d'Orientamento e di Garanzia (Feaog).

Articolo 42 Tfue: Per il raggiungimento dei fini della Pac, l'Unione è disposta a rinunciare alla libertà di concorrenza
La norma è fondamentale, perché consente agli organi comunitari di sottrarre i comportamenti degli operatori del mercato, (produttori e commercianti agricoli), ai divieti di cui agli articoli 101 Tfue (ex 81 Tce), e 102 Tfue (ex 82 Tce) del Trattato, che altrimenti comporterebbero la nullità degli accordi e il sanzionamento dell'abuso di posizione dominante, lesivi della concorrenza.

Al comma 1 è infatti previsto che: “Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio di prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39” (ovvero solo per il perseguimento dei fini della Pac).

Articolo 43 Tfue: Quali organi e quali procedure “governano” la Pac?
Per cominciare, da un lato la Commissione ha il potere di “presentare delle proposte (iniziativa legislativa), in merito all'elaborazione e all'attuazione della Pac, compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste all'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo”.

D'altro canto però, le decisioni in materia di:

  • organizzazione comune dei mercati (Ocm) agricoli prevista all'articolo 40;
  • altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della Pac;

sono assunte “dal Parlamento e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale”.
Tenendo conto del fatto che “ordinaria” è divenuta, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona  in altra sede illustrato, la procedura di codecisione, l'estensione della codecisione alla materia dell'agricoltura garantisce al consenso del Parlamento europeo un valore determinante nell'assunzione delle decisioni relative alle Ocm e alla Pac in generale.

Le misure specifiche, conseguenti a quanto deciso in materia di Pac e Ocm dal Parlamento e dal Consiglio, sono adottate dal Consiglio, su proposta della Commissione. Vi rientrano tutte le “misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca”.

Pertanto, a creare le Ocm e a disporre in generale del potere di adottare tutte le misure necessarie agli scopi della Pac provvedono Parlamento e Consiglio congiuntamente, mentre il solo Consiglio, su proposta della Commissione, completa il quadro adottando le misure specifiche già indicate all'articolo 40, paragrafo 2.

Inoltre, sempre a proposito di libera concorrenza, in materia di concessione di Aiuti di Stato, al comma 2 del medesimo articolo si aggiunge che: “Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:

  • per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;
  • nel quadro di programmi di sviluppo economico”

La previsione rientra nel quadro delle possibili eccezioni al regime di incompatibilità degli “Aiuti di Stato” con il mercato interno. Secondo l'articolo 107 Tfue (ex 87 Tce), paragrafo 2 e, in particolare, paragrafo 3, possono considerarsi compatibili con il mercato interno, residualmente rispetto alle altre ipotesi previste, anche “le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione”: evidente la ridondanza con la procedura prevista dall'articolo 42 Tfue.
In base agli orientamenti comunitari più recenti, qualsiasi aiuto di Stato, “relativo al settore agricolo, deve essere compatibile con le politiche comunitarie nei settori agricolo, dello sviluppo rurale e con gli obblighi assunti dall'Unione a livello internazionale, nel quadro dell'accordo OMC sull'agricoltura”.

Per concludere, “gli aiuti di Stato che interferiscono con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato sono vietati in quanto gli Stati membri, quando hanno adottato i regolamenti Ocm, hanno anche deciso di escludere la possibilità di ricorrere a misure di aiuto unilaterali che interferiscono con il sostegno UE a favore dei prezzi dei prodotti”.

In estrema sintesi, da quanto esposto nelle pagine precedenti, emerge prepotentemente la volontà di compiuta realizzazione della Pac. Volontà tanto forte da divenire addirittura prioritaria al rispetto dei princìpi fondamentali di libera concorrenza, agli occhi dell'Unione.

L'articolo 43 Tfue, d'altro canto, con riguardo all'opportunità di procedere alla sostituzione delle organizzazioni nazionali del mercato con delle Ocm (ovvero con lo strumento comunitario), non si limita a prescrivere il ricorso alla procedura di codecisione (vedi sopra), ma dispone, al suo IV paragrafo, che tale sostituzione possa essere effettuata “quando l'Ocm offra, agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi,

  • Garanzie equivalenti per l'occupazione ((livelli occupazionali)
  • Garanzie equivalenti per il tenore di vita dei produttori interessati;

…e “assicuri agli scambi all'interno dell'Unione”… [Sussistenza e consistenza di tali garanzie dovranno essere valutate tenendo conto della possibile velocità di adattamento degli Stati e delle “specializzazioni necessarie”.]

  • Condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

La medesima disposizione, al paragrafo seguente (5), regola invece un caso particolare: consente l'importazione, dall'esterno dell'Unione, di materie prime i cui prodotti di trasformazione siano destinati all'esportazione verso paesi terzi, qualora sia già stata creata una Ocm per tali materie prime, ma ancora “manchi” la Ocm per i “prodotti di trasformazione corrispondenti”.
In altri termini, se è stata creata la Ocm per le materie prime ma manca quella per i prodotti di trasformazione, e tali prodotti sono comunque destinati all'esportazione, le necessarie materie prime possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

Articolo 44 Tfue: Norma “di chiusura”
“Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da una organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano a tale prodotto una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La formulazione della norma è chiara: l'effetto “distorsivo e pregiudizievole” per la concorrenza, legato alla presenza, in uno Stato membro, di organizzazioni nazionali di mercato o di altro tipo di regolamentazione interna, può essere affrontato, e la relativa situazione “riequilibrata”, mediante ricorso a due soluzioni alternative:

  • Lo Stato membro, “autore” della distorsione, applica una tassa di compensazione all'atto di esportazione di tali prodotti;
  • In caso contrario, gli altri Stati membri reagiscono applicando una tassa di compensazione all'importazione  di tali prodotti;

La norma individua (comma 2), nella Commissione l'organo chiamato a determinare “l'ammontare di tali tasse compensative”, nella misura “necessaria a ristabilire l'equilibrio”.

La Commissione, ad ogni modo, non pare vincolata, per il raggiungimento del fine, all'adozione di sole “tasse compensative”: ad essa è infatti anche attribuita la facoltà di “autorizzare il ricorso ad altre misure...”.

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