Quando è possibile sospendere gli accordi
A norma dell'articolo 78 comma 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Tfue, così è stato rinominato il Tce a seguito dell'entrata in vigore del recente Trattato di Lisbona), “qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.”
In sostanza, in particolari casi di emergenza, qualora si producesse un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio potrà adottare “misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato per limitare la libera circolazione o l'ingresso dei cittadini di detto paese terzo”: ad esempio, ripristinando i controlli alle frontiere.
Eventi recenti in cui tali presupposti di emergenza legata a flussi migratori si sono verificati in Italia e hanno portato all'adozione di simili misure sono stati il vertice G8 di Genova del 2001, e il recente G8 dell'Aquila nel 2009.
Europarlamento24




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